Pag. 18

Allegato A

(articolo 2)

«ALLEGATO 11-BIS - AREE A RISCHIO DI EROSIONE

A. Criteri per l'individuazione delle aree a rischio di erosione.

        Si considerano aree a rischio di erosione le superfici soggette a fenomeni erosivi di rilevante entità e le superfici che possono diventarlo.
        L'individuazione delle aree a rischio avviene sulla base delle unità tipologiche di suolo, utilizzando le metodologie più adatte alle diverse situazioni regionali, considerando i seguenti parametri di base (pedologici, ambientali e di utilizzo dei suoli), che possono essere ulteriormente integrati da altre variabili, a seconda delle esigenze e delle peculiarità dei territori regionali:

          1) parametri pedologici:

              a) tessitura;

              b) presenza di materia organica;

              c) densità e proprietà idrauliche;

          2) parametri ambientali:

              a) pendenza;

              b) condizioni climatiche;

              c) rischio di inondazioni;

              d) rischio di incendio;

          3) uso del suolo.

        Sono automaticamente inserite tra le aree a rischio le parti di territorio soggette ad evidenti fenomeni erosivi.
        La scala cartografica di rappresentazione prescelta nella prima fase di individuazione è 1:250.000 su base topografica informatizzata. La cartografia relativa alle aree a rischio di erosione deve essere approntata entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del titolo II-bis della sezione I della parte terza.
        Gli aggiornamenti successivi devono essere realizzati con una scala cartografica di rappresentazione di 1:50.000 su base topografica informatizzata. Le cartografie di aggiornamento, relative alle aree a rischio di erosione, devono essere approntate ogni quattro anni dalla prima individuazione.
        È compito delle regioni e dei servizi pedologici regionali procedere alla valutazione dell'erosione e del rischio di erosione dei suoli utilizzando le metodologie più avanzate.

 

Pag. 19

B. Indicazioni e misure per i programmi d'azione.

        I programmi d'azione devono essere obbligatoriamente applicati nelle zone individuate come "a rischio di erosione", ma sono comunque consigliati su tutto il territorio regionale e tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili al momento della loro redazione.
        I programmi d'azione includono misure atte a ridurre gli effetti dell'erosione dei suoli e i rischi di erosione potenziale. Ciascuna regione individua, con proprie norme, i criteri e le modalità di applicazione di tali misure.
        I programmi d'azione includono, tra le altre, misure relative a:

              a) l'utilizzo di sistemazioni agrarie che preservano dall'erosione;

              b) la limitazione delle pratiche agrarie e delle sistemazioni idrauliche che determinano cospicue perdite di suolo;

              c) l'inerbimento degli interfilari nelle colture poste su superfici in pendenza;

              d) la realizzazione delle lavorazioni e dei filari lungo le linee di livello nelle colture poste in pendenza;

              e) l'adozione di pratiche agrarie che salvaguardano la fertilità;

              f) le scelte colturali adatte al tipo di suoli presenti;

              g) la gestione razionale del carico di bestiame sui pascoli;

              h) la sistemazione dei dissesti superficiali;

              i) la realizzazione di dispositivi di protezione delle coste.

        I programmi d'azione possono essere periodicamente revisionati e integrati in corrispondenza di ciascun aggiornamento relativo all'individuazione delle aree a rischio di erosione.

ALLEGATO 11-TER - AZIONI PER IL MANTENIMENTO

E L'INCREMENTO DI MATERIA ORGANICA NEI SUOLI

        Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del titolo II-bis della sezione I della parte terza, individuano in modo autonomo gli strumenti da adottare per salvaguardare i suoli dalla perdita di sostanza organica nonché le azioni da porre in essere per garantire un aumento della materia organica all'interno dei suoli.
        L'individuazione delle zone nelle quali attuare le azioni avviene sulla base delle unità tipologiche di suolo, utilizzando i seguenti parametri di base (pedologici, morfologici, climatici e di uso del suolo):

          1) parametri pedologici:

              a) tessitura;

              b) presenza di materia organica;

 

Pag. 20

          2) parametri morfologici:

              a) pendenza;

          3) parametri climatici:

              a) precipitazioni;

              b) temperatura;

              c) intensità del vento;

          4) uso del suolo.

        Le azioni devono prioritariamente riguardare:

              a) l'utilizzo di tecniche agronomiche che facilitino l'incorporazione dei residui organici presenti sul suolo;

              b) l'adeguato utilizzo di concimazioni organiche;

              c) la riduzione di pratiche agrarie eccessivamente intensive ed impattanti;

              d) l'eliminazione delle pratiche che prevedono la combustione dei residui organici;

              e) la scelta di colture e di successioni colturali che favoriscono un aumento di sostanza organica nel suolo;

              f) la gestione selvicolturale e alpicolturale secondo tecniche conservative.

ALLEGATO 11-QUATER - AREE A RISCHIO DI COMPATTAZIONE

A. Criteri per l'individuazione delle aree a rischio di compattazione.

        Si considerano aree a rischio di compattazione le superfici che sono soggette a fenomeni di compattazione di rilevante entità e le superfici che possono diventarlo per caratteristiche intrinseche.
        L'individuazione delle aree a rischio avviene sulla base delle unità tipologiche di suolo, utilizzando le metodologie più adatte alle diverse situazioni regionali, considerando i seguenti parametri di base (pedologici e di utilizzo dei suoli), che possono essere ulteriormente integrati da altre variabili, a seconda delle esigenze e delle peculiarità dei territori regionali:

          1) parametri pedologici:

              a) tessitura;

              b) densità e porosità;

              c) presenza di materia organica;

          2) uso del suolo:

              a) tipo di macchine utilizzate nelle lavorazioni;

              b) carico di bestiame;

              c) pratiche agrarie utilizzate.

 

Pag. 21

        Sono automaticamente inserite tra le aree a rischio le parti di territorio soggette ad evidenti fenomeni di compattazione.
        La scala cartografica di rappresentazione prescelta nella prima fase di individuazione è 1:250.000 su base topografica informatizzata. La cartografia relativa alle aree a rischio di compattazione deve essere approntata entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del titolo II-bis della sezione I della parte terza.
        Gli aggiornamenti successivi devono essere realizzati con una scala cartografica di rappresentazione di 1:50.000 su base topografica informatizzata. Le cartografie di aggiornamento, relative alle aree a rischio di compattazione, devono essere approntate ogni quattro anni dalla prima individuazione.
        È compito delle regioni e dei servizi pedologici regionali procedere alla valutazione della compattazione dei suoli utilizzando le metodologie più avanzate.

B. Indicazioni e misure per i programmi d'azione.

        I programmi d'azione devono essere obbligatoriamente applicati nelle zone individuate come "a rischio di compattazione", ma sono comunque consigliati su tutto il territorio regionale e tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili al momento della loro redazione.
        I programmi d'azione includono misure atte a ridurre gli effetti della compattazione dei suoli e i rischi potenziali di compattazione. Ciascuna regione individua, con proprie norme, i criteri e le modalità di applicazione di tali misure.
        I programmi d'azione includono, tra le altre, misure relative a:

              a) la razionalizzazione delle scelte delle macchine operatrici e delle lavorazioni;

              b) l'utilizzo di pratiche agrarie che limitano la formazione di una "scuola di lavorazione";

              c) la limitazione dei carichi di bestiame eccessivi.

        I programmi d'azione possono essere periodicamente revisionati e integrati in corrispondenza di ciascun aggiornamento relativo all'individuazione delle aree a rischio di compattazione.

ALLEGATO 11-QUINQUIES - AREE A RISCHIO

DI SALINIZZAZIONE

A. Criteri per l'individuazione delle aree a rischio di salinizzazione.

        Si considerano aree a rischio di salinizzazione le superfici che sono soggette a fenomeni di salinizzazione di rilevante entità e le superfici che possono diventarlo per caratteristiche intrinseche e pratiche non corrette.
        L'individuazione delle aree a rischio avviene sulla base delle unità tipologiche di suolo, utilizzando le metodologie più adatte alle diverse

 

Pag. 22

situazioni regionali, considerando i seguenti parametri di base (pedologici, idrologici, di pratiche agrarie e di uso del suolo), che possono essere ulteriormente integrati da altre variabili, a seconda delle esigenze e delle peculiarità dei territori regionali:

          1) parametri pedologici:

              a) drenaggio;

              b) reazione del suolo;

              c) lisciviazione;

          2) parametri idrologici:

              a) tipo e profondità della falda;

              b) qualità delle acque di falda;

          3) pratiche agrarie e uso del suolo:

              a) qualità dell'acqua utilizzata nell'irrigazione;

              b) tipo di irrigazione adottata;

              c) quantitativi di acqua immessa in rapporto alle colture;

              d) scelta delle colture.

        Sono automaticamente inserite tra le aree a rischio le parti di territorio soggette ad evidenti fenomeni di salinizzazione.
        La scala cartografica di rappresentazione prescelta nella prima fase di individuazione è 1:250.000 su base topografica informatizzata. La cartografia relativa alle aree a rischio di salinizzazione deve essere approntata entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del titolo II-bis della sezione I della parte terza.
        Gli aggiornamenti successivi devono essere realizzati con una scala cartografica di rappresentazione di 1:50.000 su base topografica informatizzata. Le cartografie di aggiornamento, relative alle aree a rischio di salinizzazione, devono essere approntate ogni quattro anni dalla prima individuazione.
        È compito delle regioni e dei servizi pedologici regionali procedere alla valutazione della salinizzazione dei suoli utilizzando le metodologie più avanzate.

B. Indicazioni e misure per i programmi d'azione.

        I programmi d'azione devono essere obbligatoriamente applicati nelle zone individuate come a "a rischio di salinizzazione", ma sono comunque consigliati su tutto il territorio regionale e tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili al momento della loro redazione.
        I programmi d'azione includono misure atte a ridurre gli effetti della salinizzazione dei suoli e i rischi potenziali di salinizzazione. Ciascuna regione individua, con proprie norme, i criteri e le modalità di applicazione di tali misure.

 

Pag. 23


        I programmi d'azione includono, tra le altre, misure relative a:

              a) la razionalizzazione delle pratiche irrigue;

              b) la scelta delle colture che richiedono minori quantità di acqua;

              c) la scelta delle colture più resistenti alla presenza di sali nel suolo;

              d) le pratiche agrarie per ridurre la salinizzazione in atto.

        I programmi d'azione possono essere periodicamente revisionati e integrati in corrispondenza di ciascun aggiornamento relativo all'individuazione delle aree a rischio di salinizzazione».